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| Regolamento della procedura di ARBITRATO |
| Regolamento della procedura di ARBITRATO 2 |
| Tutte le pagine |
Re golamento di Arbitrato di AR.CO.ME.
I. DISPOSIZIONI GENERALIArt. 1 - Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 2 - Regole di procedura
Art. 3 - Regolamento e successive modifiche
Art. 4 - Regole applicabili al merito
Art. 5 - Sede dell’arbitrato (presso una delle sedi Italiane di AR.CO.ME)
Art. 6 - Lingua dell’arbitrato
Art. 7 - Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
Art. 8 - Termini
II. AVVIO DELL’ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE
Art. 9 - Domanda di Arbitrato
Art. 10 - Tentativo di Mediazione
Art. 11 - Memoria di replica
Art. 12 - Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
Art. 13 - Questioni preliminari ed amministrative
III. IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 14 - Numero degli Arbitri
Art. 15 - Nomina dell’Arbitro Unico
Art. 16 - Nomina del Collegio Arbitrale
Art. 17 - Scelta e sostituzione del Tribunale Arbitrale
Art. 18 - Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti
Art. 19 - Nomina e accettazione degli Arbitri
Art. 20 - Ricusazione degli Arbitri
Art. 21 - Sostituzione degli Arbitri
Art. 22 - Costituzione del Tribunale Arbitrale
Art. 23 - Poteri del Tribunale Arbitrale
Art. 24 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale
Art. 25 - Interpretazione delle norme
IV. IL PROCEDIMENTO
Art. 26 - Incontro preliminare
Art. 27 - Programmazione e luogo delle udienze
Art. 28 - Le udienze
Art. 29 - Istruzione probatoria
Art. 30 - Consulenza tecnica
Art. 31 - Domande nuove
Art. 32 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
Art. 33 - Precisazione delle conclusioni
Art. 34 - Transazione e rinuncia agli atti
Art. 35 - Rinuncia alla fase istruttoria
V. IL LODO
Art. 36 - Emissione del lodo
Art. 37 - Deliberazione del lodo
Art. 38 - Forma e contenuto del lodo
Art. 39 - Deposito e comunicazione del lodo
Art. 40 - Lodo parziale e lodo non definitivo
Art. 41 - Correzione del lodo e controllo dei requisiti formali
VI. LE SPESE
Art. 42 – Spese
VII. ALTRE PROCEDURE OPZIONALI DI ARBITRATO
Art. 43 - Arbitrato legato
Art. 44 - Arbitrato con offerta finale
VIII. DISPOSIZIONI FINALI 12
Art. 45 - Riservatezza e privacy
Art. 46 - Esclusione di responsabilità
ALLEGATO I. CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO
ALLEGATO II. TARIFFE, ONORARI E COSTI
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 ‐ Ambito di applicazione del
Regolamento
(a) Il Regolamento Arbitrale Generale di AR.CO.ME. ("Regolamento") disciplina gli Arbitrati amministrati da AR.CO.ME. Le Parti aderiscono al Regolamento ai fini dello svolgimento della procedura arbitrale (“Arbitrato”).
(b) Il Regolamento si applica nel caso in cui le Parti abbiano espressamente indicato il Regolamento nella loro convenzione arbitrale ovvero quando, pur in assenza di esplicito riferimento al Regolamento, le Parti abbiano
comunque deferito la controversia ad AR.CO.ME.
(c) In mancanza di una convenzione di arbitrato tra le Parti, oppure in assenza di specifico riferimento ad AR.CO.ME, la Parte che intenda comunque avviare una procedura arbitrale innanzi a AR.CO.ME. può farne richiesta nella domanda di arbitrato, in conformità a quanto previsto dall’art. 9, formulando la proposta di arbitrato. In caso di rifiuto della controparte ovvero di mancato deposito della relativa memoria di replica, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda con la formulazione della proposta (o il diverso termine eventualmente indicato dalla Parte istante) AR.CO.ME informa le Parti che l’arbitrato non può avere luogo.
(d) Con il termine “Parte”, così come utilizzato nel presente Regolamento, si intendono le Parti dell’Arbitrato e i loro consulenti legali o rappresentanti.
(e) Con il termine “Tribunale Arbitrale” si intende l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale.
Art. 2 ‐ Regole di procedura
(a) L’Arbitrato è disciplinato dal Regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda; in via subordinata dalle regole stabilite di comune accordo dalle Parti; in via ulteriormente subordinata dalle regole disposte dal Tribunale Arbitrale.
(b) In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale contenute nel codice civile.
(c) Nello svolgimento dell’Arbitrato vigono in ogni caso i principi del contraddittorio e della parità di trattamento delle Parti.
Art. 3 ‐ Regolamento e successive modifiche
(a) AR.CO.ME. si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento senza preavviso.
(b) A ciascun Arbitrato sarà applicato il Regolamento in vigore alla data d’inizio dello stesso.
Art. 4 ‐ Regole applicabili al merito
(a) A meno che le Parti non abbiano espressamente richiesto che la decisione avvenga secondo equità, la controversia è decisa dal Tribunale Arbitrale secondo diritto.
(b) Il Tribunale Arbitrale decide in base alla legge scelta dalle Parti nella convenzione arbitrale ovvero quella indicata dalle stesse, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale. Diversamente, il Tribunale
Arbitrale determina la legge con cui il rapporto è più strettamente collegato.
(c) In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio applicabili alla controversia.
Art. 5 ‐ Sede dell’arbitrato (presso una delle sedi Italiane di AR.CO.ME)
(a) La sede dell’Arbitrato è stabilita dalle parti nella convenzione di arbitrato. In mancanza, la sede dell’arbitrato si intende presso una delle sedi italiane di AR.CO.ME. territorialmente competenti.
(b) AR.CO.ME., sentite le Parti, può disporre che le udienze o le ulteriori attività inerenti il procedimento si svolgano in un luogo diverso dalla sede dell’Arbitrato. Ai fini della determinazione di tale sede AR.CO.ME. tiene
conto, tra l’altro, dell’oggetto e natura della controversia, delle esigenze delle Parti e dei testimoni.
Art. 6 ‐ Lingua dell’arbitrato
(a) La lingua dell’Arbitrato è stabilita dalle Parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
(b) In mancanza di accordo, la lingua dell’Arbitrato è determinata dal Tribunale Arbitrale. AR.CO.ME. stabilisce inoltre in che lingua devono essere redatti gli atti che si rendessero necessari anteriormente alla determinazione delle Parti.
(c) Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in lingua diversa da quella dell’Arbitrato e può disporre che tali documenti siano accompagnati dalla relativa traduzione nella lingua dell’Arbitrato.
Art. 7 ‐ Comunicazioni, trasmissione e deposito degli atti
(a) Le Parti devono depositare gli atti e i documenti, ovvero inviarli in formato elettronico secondo le modalità previste di seguito, presso la sede di AR.CO.ME. in originale per ciascuna Parte e in tante copie quanti sono gli Arbitri. AR.CO.ME. stabilisce il numero di copie necessario nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora
definito. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Segreteria centrale di AR.CO.ME., una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
(b) Le comunicazioni, la trasmissione e il deposito degli atti e dei documenti possono essere effettuati anche in forma elettronica mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato da AR.CO.ME. ed agli indirizzi di posta elettronica indicati dalle Parti ovvero, a mezzo fax e con ogni altro mezzo idoneo alla prova della
loro ricezione.
(c) Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso AR.CO.ME. una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
(d) La comunicazione soggetta a termine si considera tempestiva se notificata prima della scadenza dello stesso.
Art. 8 ‐ Termini
(a) I termini previsti dal Regolamento o fissati da AR.CO.ME. o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, a meno che detta decadenza non sia espressamente prevista dal Regolamento o stabilita con apposito provvedimento.
(b) AR.CO.ME. e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi stabiliti. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero previo consenso di tutte le Parti.
(c) Il decorso dei termini è sospeso dal 1 al 31 agosto solo nel caso in cui tale sospensione sia richiesta espressamente e per iscritto dalle Parti.
(d) Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
II. AVVIO DELL’ARBITRATO E TENTATIVO DI MEDIAZIONE
Art. 9 ‐ Domanda di Arbitrato
(a) La Parte istante deve depositare presso la segreteria centrale di AR.CO.ME. (anche inviandola tramite racc. r.r.) la domanda di Arbitrato compilandola necessariamente in modo da contenere i requisiti minimi contenuti negli appositi moduli fac simile predisposti da AR.CO.ME. scegliendo a secondo se l’arbitrato è previsto da una clausola o se viene iniziato anche senza la previsione di una clausola, con la formulazione della proposta. La domanda è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
(b) AR.CO.ME. trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
(c) Ove dovesse sussistere l’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, AR.CO.ME. provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente registro delle imprese.
(d) La data di inizio dell’Arbitrato decorre dal deposito della domanda.
(e) Se la Parte convenuta rifiuta di prendere parte alla procedura, AR.CO.ME. dà atto per iscritto della mancata risposta o adesione e, in conformità all’articolo 27, il Tribunale Arbitrale, fissa e notifica la data della prima udienza.
Art. 10 ‐ Tentativo di Mediazione
(a) Contemporaneamente all’inizio dell’Arbitrato e parallelamente al suo svolgimento le Parti sono tenute (se non esperito) ad esperire un tentativo di mediazione in conformità al Regolamento di Mediazione di AR.CO.ME. in vigore, che dovrà concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda di mediazione, salva espressa rinuncia per iscritto.
(b) Le Parti possono decidere di esperire il tentativo di mediazione anche successivamente in qualsiasi fase dell’Arbitrato.
(c) Il mediatore non può svolgere contestualmente il ruolo di Arbitro nel corso dell’Arbitrato né assistere a qualsiasi titolo le parti nella medesima controversia.
(d) Qualora ne ravvisi l’opportunità, per l’intera durata dell’Arbitrato, il Tribunale Arbitrale può invitare in qualunque momento le parti a rivolgersi al mediatore.
(e) Ogni tentativo di mediazione non sospende i termini della procedura arbitrale, salva la diversa volontà delle Parti.
Art. 11 ‐ Memoria di replica
(a) Il convenuto deve depositare presso la segreteria centrale di AR.CO.ME. (anche inviandola a mezzo racc. r.r.) una memoria di replica che almeno contenga i medesimi requisiti minimi della domanda iniziale. Ovverossia:
1. il nome e il domicilio del convenuto;
2. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
3. l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
4. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
5. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
6. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
7. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
8. la memoria di replica è sottoscritta dalla Parte o dal difensore munito di procura.
(b) La memoria di replica deve pervenire presso la segreteria centrale di AR.CO.ME. entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di Arbitrato. Tale termine può essere prorogato da AR.CO.ME. per giustificati motivi.
(c) AR.CO.ME. trasmette la memoria di replica alla parte istante entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.5
(d) Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di replica, l’Arbitrato prosegue in sua assenza.
Art. 12 ‐ Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi
(a) Il convenuto, unitamente alla memoria di replica, può proporre eventuali domande riconvenzionali, indicandone il valore.
(b) Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la segretera centrale di AR.CO.ME. una memoria di risposta alla domanda riconvenzionale entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di replica. Tale termine può essere prorogato da AR.CO.ME. per giustificati motivi. AR.CO.ME. notifica la memoria di risposta alla domanda riconvenzionale al convenuto entro il giorno lavorativo successivo alla data del deposito.
(c) Se la chiamata in causa di terzi è consentita in conformità alle norme applicabili, il convenuto deve proporla con la memoria di replica. AR.CO.ME. trasmette la memoria di replica al terzo chiamato in causa entro il giorno lavorativo successivo dalla data del deposito. Al terzo chiamato in causa si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
(d) Ove dovesse sussistere l’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del D. Lgs. 5/2003, AR.CO.ME. provvede a trasmettere la domanda anche al registro delle imprese competente.
Art. 13 ‐ Questioni preliminari ed amministrative
(a) AR.CO.ME. ha facoltà di convocare, e le Parti di richiedere, un incontro per discutere le questioni preliminari di procedura.
(b) Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dall’accordo tra le Parti, AR.CO.ME. può riunire più Arbitrati in caso di controversie tra loro connesse affinché queste siano decise con un unico lodo.
(c) In caso di riunione di più Arbitrati, AR.CO.ME. tiene conto di tutte le circostanze, compreso lo stato dei procedimenti arbitrali già in corso.
(d) Nelle controversie societarie, in caso di pluralità di impugnazioni avverso una stessa delibera, AR.CO.ME., oppure il Tribunale Arbitrale, dispone che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
(e) AR.CO.ME. non conserva copia dei documenti depositati dopo la conclusione dell’Arbitrato. Se le Parti desiderano la restituzione dei documenti, devono farne richiesta ad AR.CO.ME. entro trenta giorni dalla conclusione dell’Arbitrato.
Eventuali ulteriori accordi in merito alla conservazione dei file o dei documenti devono essere previsti per iscritto e AR.CO.ME. si riserva il diritto di addebitare eventuali costi aggiuntivi per tale servizio.
(f) Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Direttivo di AR.CO.ME. dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato. Se il Consiglio dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rimane impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.
(g) L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza del Tribunale Arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
III. IL TRIBUNALE ARBITRALE
Art. 14 ‐ Numero degli Arbitri
(a) L’Arbitrato è condotto da un Arbitro Unico fatto salvo il diverso accordo delle Parti.
(b) Salvo quanto diversamente previsto dalle Parti nella convenzione arbitrale, il Collegio è composto da tre membri.
(c) Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Collegio è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.
Art. 15 ‐ Nomina dell’Arbitro Unico
(a) L’Arbitro Unico è nominato secondo le regole stabilite dalle Parti nella convenzione arbitrale.
(b) In caso di accordo delle Parti per la nomina di un Arbitro Unico senza indicazione del relativo termine, lo stesso è determinato da AR.CO.ME.
(c) Se la nomina non viene effettuata entro il termine previsto nella convenzione arbitrale o quello assegnato da AR.CO.ME. , l’Arbitro Unico sarà nominato secondo le modalità di cui all’articolo 17.
(d) Se la convenzione arbitrale non contiene alcuna previsione in ordine alla nomina dell’Arbitro Unico, AR.CO.ME. assegna un termine alle Parti per detta nomina. Decorso tale termine l’Arbitro Unico viene nominato secondo le modalità di cui all’articolo 17.
Art. 16 ‐ Nomina del Collegio Arbitrale
(a) Salvo quanto diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il Collegio Arbitrale è così nominato:6
(i) ciascuna Parte, nella domanda di Arbitrato e nella memoria di replica, nomina un Arbitro; se la Parte non vi provvede nel termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato dalla segreteria centrale di AR.CO.ME. , l’Arbitro è nominato dal Consiglio direttivo di AR.CO.ME.
(ii) Il Presidente del Collegio Arbitrale è nominato di comune accordo dagli Arbitri nominati dalle Parti. Se gli Arbitri non vi provvedono entro il termine previsto dalla convenzione di Arbitrato o, in mancanza, in quello assegnato da AR.CO.ME., il Presidente viene nominato secondo le modalità di cui all’articolo 17. Se le Parti e gli altri Arbitri acconsentono, il Presidente può, individualmente, decidere le questioni burocratiche e procedurali.
Art. 17 ‐ Scelta e sostituzione del Tribunale Arbitrale
(a) In tutti i casi in cui le parti non vi provvedano AR.CO.ME. agevola la nomina e la tempestiva composizione del Tribunale Arbitrale .
(b) Qualora le Parti non trovino un accordo sulla scelta di un Arbitro entro il termine previsto dalla convenzione arbitrale o in quello stabilito da AR.CO.ME., quest’ultima, tramite consiglio direttivo, nomina l'Arbitro o gli Arbitri necessari per comporre il Tribunale Arbitrale.
(c) In caso di più Parti, tutti i soggetti a cui sia imputabile un comune centro di interessi nell’ambito della medesima controversia, sono congiuntamente considerati come Parte ai fini della selezione dell’Arbitro. La sussistenza di un comune centro di interessi è valutata da AR.CO.ME. tenuto conto, tra l’altro, della circostanza che tali soggetti siano o meno rappresentati dallo stesso difensore e delle loro posizioni.
(d) Se l’Arbitrato è disciplinato dall’art. 34 del D. Lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, AR.CO.ME. provvede a dette nomine .
Art. 18 ‐ Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di Parti
In caso di arbitrato con più di due Parti ‐ ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle Parti sulla nomina del Tribunale Arbitrale o qualora le Parti non riescano a provvedervi entro il termine previsto dal Regolamento, il Consiglio direttivo di AR.CO.ME. stabilisce il numero e le modalità di nomina degli Arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina.
Art. 19 ‐ Nomina e accettazione degli Arbitri
(a) La segreteria centrale di AR.CO.ME. comunica all’Arbitro l’avvenuta nomina. Nei cinque giorni successivi, l’Arbitro deve trasmettere a AR.CO.ME. una dichiarazione con la quale accetta la nomina, di aver letto ed accettato di svolgere l’arbitrato secondo il Regolamento e la dichiarazione di indipendenza.
(b) Con riferimento alla dichiarazione di indipendenza l’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
(i) qualsiasi relazione in essere con le Parti o i loro difensori che sia rilevante ai fini della propria imparzialità e indipendenza;
(ii) qualsiasi interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
(iii) qualsiasi pregiudizio o riserva in merito alla materia del contendere. 7
(c) AR.CO.ME. trasmette copia della dichiarazione alle Parti. Ciascuna Parte può comunicare le proprie osservazioni scritte ad AR.CO.ME. entro cinque giorni dalla ricezione della dichiarazione.
(d) Decorso il termine previsto dalla precedente lettera (c) l’Arbitro è confermato da AR.CO.ME. se:
(i) ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza precisazioni;
(ii) le Parti non hanno sollevato osservazioni.
(e) In ogni altro caso, AR.CO.ME. decide ai fini della conferma dell’Arbitro (f) La dichiarazione di indipendenza può essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, in caso di fatti sopravvenuti o su richiesta di AR.CO.ME.
(g) Salvo casi eccezionali e la diversa volontà delle parti, non possono essere nominati Arbitri coloro che sono iscritti a un ordine professionale nello stesso luogo di residenza delle parti in lite e nel luogo di iscrizione all’albo dei relativi consulenti.
Art. 20 ‐ Ricusazione degli Arbitri
(a) Ciascuna Parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo che possa ragionevolmente minare l’indipendenza o imparzialità degli stessi.
(b) L’istanza deve essere depositata presso AR.CO.ME. entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
(c) L’istanza è comunicata agli Arbitri e alle altre Parti da AR.CO.ME. che stabilisce il termine per l’invio di eventuali osservazioni.
(d) Le altri Parti possono, entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, pur essendo trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
(e) Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio direttivo di AR.CO.ME. sentito l’Arbitro ricusato.
Art. 21 ‐ Sostituzione degli Arbitri
(a) L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo Arbitro nelle seguenti ipotesi:
(i) l’Arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
(ii) l’Arbitro non è confermato;
(iii) AR.CO.ME. accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro;
(iv) AR.CO.ME. rimuove l’Arbitro per violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo;
(v) l’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
(b) AR.CO.ME. sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dalla precedente lettera (a).
(c) Il nuovo Arbitro è nominato dalla parte che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se L’Arbitro non è nominato dalle Parti entro i termini indicati nella convenzione arbitrale o assegnato da AR.CO.ME., oppure l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato da AR.CO.ME.
(d) AR.CO.ME. determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
(e) In caso di sostituzione, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento nel rispetto del termine previsto per l’emissione del lodo.
Art. 22 Costituzione del Tribunale Arbitrale
(a) AR.CO.ME. trasmette al Tribunale Arbitrale gli atti introduttivi, con i documenti allegati.
(b) Gli Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro cinque giorni dalla data di ricezione degli atti e relativi allegati. Tale termine può essere prorogato da AR.CO.ME. per giustificato motivo.
(c) La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato, e detta le modalità e i termini di svolgimento del procedimento.
(d) In caso di sostituzione degli Arbitri dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, AR.CO.ME. trasmette al nuovo Tribunale Arbitrale copia degli atti e dei documenti del procedimento.
Art. 23 Poteri del Tribunale Arbitrale
(a) Il Tribunale Arbitrale può emettere provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, nei limiti consentiti dalle norme applicabili. La Parte che, prima dell’inizio dell’Arbitrato o nel corso dello stesso, ottenga dall’autorità giudiziaria competente un provvedimento cautelare deve darne sollecita notizia ad AR.CO.ME., che ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, se del caso, l’altra Parte.
(b) In caso di litispendenza, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione dei procedimenti, qualora si rendesse necessario tranne nell’ipotesi in cui le domande proposte debbano obbligatoriamente essere decise
congiuntamente.
(c) Il Tribunale Arbitrale può disporre tutti i provvedimenti che ritiene opportuno per garantire la rappresentanza o l’assistenza delle Parti.



Procedure