L'arbitrato è una modalità stra-giudiziale (alternativa al processo ordinario) di risoluzione delle controversie civili e commerciali in cui la decisione della lite (cd. lodo) viene affidata a terze persone (arbitri) anziché all'autorità giudiziaria. In detta materia una grande innovazione è stata apportata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40. Esso è strutturato su tre linee guida principali: 1) ampliamento dell'area delle controversie compromettibili e dei poteri degli arbitri; 2) tentare il superamento della distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale, con proposizione di un modello unitario da adottare in modo generalizzato, salva diversa volontà delle parti; 3) predisposizione di un rito determinato nei suoi contenuti in modo specifico dalla legge, che termina con un lodo i cui effetti son eguali agli effetti della sentenza.
L'arbitrato diventa, quindi, una vera e propria giurisdizione di tipo privatistico, in quanto si svolge attraverso processi altamente formali con esiti identici, per oggetto ed efficacia, alle sentenze rese dai Giudici dello Stato.
I tipi di arbitrato sono essenzialmente due:
• Arbitrato rituale
• Arbitrato irrituale
Entrambi si differenziano per la diversa "autorità" conferibile alla decisione emessa.
L' arbitrato rituale, da molti definito "processo privato", si caratterizza per il fatto che è un giudizio (privato) a tutti gli effetti, caratterizzato da un "contraddittorio" e dalla presenza di soggetti che "giudicano". L' atto con cui si conclude questo tipo di giudizio (lodo arbitrale) ha la stessa efficacia di una sentenza, ed è quindi vincolante "ab origine" tra le parti, ma acquista efficacia ai fini della esecuzione forzata, iscrizione di ipoteca e trascrizione, solo con un ulteriore atto (decreto) del Tribunale, il quale ai sensi dell' art. 825, 3° comma c.p.c., accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo.
L'arbitrato irrituale è diretto all'assunzione di decisioni aventi solo efficacia negoziale fra le parti. Infatti non è oggetto di regolamentazione come l'arbitrato rituale, né da parte del codice di rito, né da parte del diritto sostanziale. Alla base vi è un accordo con il quale le parti di una controversia, già insorta o che potrà insorgere in relazione ad un determinato contratto, convengono di deferire la sua risoluzione a soggetti privati, impegnandosi ad accettare la decisione di questi ultimi quale espressione della loro stessa volontà contrattuale.


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