
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato da AR.CO.ME., sia nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento Di AR.CO.ME. e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati da AR.CO.ME..
ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.
ART. 3 - COMPETENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
ART. 4 - DISPONIBILITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbitrato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA
L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli/ella deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità e indipendenza, l’arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento di AR.CO.ME.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato da AR.CO.ME. come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di
assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
ART. 10 – TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere
il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.
ART. 12 – SPESE
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente AR.CO.ME. secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.
ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio, da AR.CO.ME. che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.


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