Arbitrato - Conciliazione - Mediazione

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La Mediazione civile e commerciale

La Mediazione civile e commerciale è quel procedimento ex D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, comunque denominata, svolta dal mediatore - un soggetto terzo imparziale – che assiste due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie afferenti le predette materie.

Il mediatore assiste le parti al fine di raggiungere la conciliazione, cioè la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Il verbale di cui al comma 1 del D.Lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo:

- per l'espropriazione forzata,

- per l'esecuzione in forma specifica,

- per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Oggetto di un accordo di conciliazione – mediazione civile e commerciale, possono essere solo diritti disponibili per la cui convenzionale regolamentazione le parti sono libere di valutare anche prospettive future (eventualità questa preclusa ad un giudice il quale deve analizzare solo la fattispecie concreta e regolarla "secondo legge", con l'ovvia considerazione che, non avendo partecipato le parti alla soluzione data dal giudice, è alta la probabilità che dopo anni e anni di processo, le stesse si sentano deluse dalla sentenza).

Al fine di guidare i soggetti antagonisti verso una soluzione che, oltre ad essere concordata, sia anche duratura, il Mediatore li spinge a focalizzare l'attenzione solo sull'oggetto della lite, spingendoli ad abbandonare vecchi rancori e ad attribuire la giusta dimensione ai pretesi torti subiti. Le parti inevitabilmente sono quindi coinvolte in una procedura che, portandole a rivedere le proprie posizioni iniziali, consente agevolmente alle stesse di pervenire ad una soluzione concordata.

Pertanto, la procedura prevista con la Mediazione Civile e Commerciale, si caratterizza oltre che per una rapida composizione della lite, per la rapidità dei tempi, per i bassi costi notevolmente inferiori rispetto a quelli di un processo ordinario ed infine per il maggior grado di soddisfazione che le parti dall'accordo, rispetto alla cui formazione ed esecuzione si sentono protagoniste.

Inoltre si evitano i rischi propri di un processo ordinario, intendendosi con la parola "rischi" i tempi oramai eccessivamente lunghi per ottenere una sentenza, nonché l'incertezza dell'esito del giudizio.

N.B. Le parti possono partecipare personalmente alla procedura conciliativa, ovvero assistite dai propri AVVOCATI la cui presenza è sicuramente auspicabile tutte le volte in cui la controversia, oggetto di procedimento di Mediazione Civile e Commerciale, presenta aspetti legali incomprensibili a coloro che non sono tecnici del diritto; la presenza dei legali delle parti facilita sicuramente l'accordo ed alimenta la fiducia del cliente sia nell'operato del MEDIATORE che in quello dell'avvocato che lo assiste.

 
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